Pubblicato il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022
Beneficiari e condizioni
Lavoratori dipendenti che nel 1° quadrimestre 2022 abbiano beneficiato, per almeno un mese, della riduzione della contribuzione INPS dello 0,8%. Il bonus è riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di altre prestazioni lavorative che danno diritto alla percezione. I datori di lavoro recupereranno il bonus erogato attraverso le dichiarazioni Uniemens dopo che saranno fornite le istruzioni dall’INPS
Soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche’ di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF nel 2021, non superiore a 35.000 euro. Il bonus sarà corrisposto automaticamente dall’INPS o altro ente previdenziale con la mensilita’ di luglio 2022
lavoratori domestici che alla data del 18 maggio 2022 abbiano in essere uno o piu’ rapporti di lavoro. Gli interessati devono presentare domanda all’INPS anche per il tramite dei Patronati. L’erogazione è prevista per il mese di luglio 2022
Soggetti che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la Naspi o Dis Coll . Il bonus è erogato dall’INPS
Soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l’indennita’ di disoccupazione agricola di competenza del 2021. Il bonus è erogato dall’INPS
Soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data del 18 maggio 2022, iscritti alla Gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. Il bonus è corrisposto dall’INPS su apposita domanda.
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art 2222 del codice civile), iscritti alla sola gestione separata INPS alla data del 18 maggio 2022, e per l’anno 2021, per tali contratti, risulti l’accredito di almeno un contributo mensile. Il bonus è corrisposto dall’INPS su apposita domanda.
incaricati alle vendite a domicilio (venditori porta a porta) con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attivita’ superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata INPS. Il bonus è corrisposto dall’INPS su apposita domanda.
lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 Il bonus è corrisposto dall’INPS su apposita domanda.
lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 Il bonus è corrisposto dall’INPS su apposita domanda.
Soggetti che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennita’ previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Il bonus è corrisposto automaticamente dall’INPS
Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. Il bonus e’ corrisposto d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. Il bonus non e’ corrisposto nei nuclei in cui e’ presente almeno un soggetto che ne è già beneficiario
Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e sarà erogato, laddove prevista, successivamente all’invio delle denuncia Uniemens da parte dei datori di lavoro.
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